L’abitazione principale è esclusa dal tributo eccetto quella in Cat. A/1, A/8 e A/9
L’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze relative.
ABITAZIONE PRINCIPALE è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per poter considerare un immobile quale abitazione principale occorrono entrambi i seguenti due requisiti:
- la residenza anagrafica e,
- la dimora abituale nell’immobile del possessore.
Conseguentemente, potranno essere considerate pertinenze:
- un solo magazzino o locale di deposito (C/2);
- un solo box (C/6);
- un solo solaio (C/7).
Pagina aggiornata il 11/10/2023