La base imponibile è costituita dal valore degli immobili soggetti all’imposta: per FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO si moltiplica la rendita catastale per il coefficiente previsto per la categoria catastale di appartenenza.
A partire dal 1° gennaio 1997 le rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5%.
I coefficienti moltiplicatori della rendita rivalutata sono i seguenti:
Fabbricati | Rendita catastale rivalutate del 5 % ( L. 662/96) per moltiplicatore M nella misura sottoriportata :
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Aree edificabili | Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (vedi atti, perizie o in mancanza tabella ) |
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Terreni agricoli | Reddito dominicale al 1° gennaio rivalutato del 25% (L. 662/96) per moltiplicatore pari a 135 sia per i terreni agricoli che incolti. |
Le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale “E” sono esenti da IMU.
Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.
Pagina aggiornata il 11/10/2023