L’IMU deve essere versata nel momento in cui si possiedono:
- FABBRICATI oppure,
- AREE FABBRICABILI oppure,
- TERRENI AGRICOLI NON POSSEDUTI DA IMPRENDITORI PROFESSIONALI.
Il FABBRICATO di NUOVA COSTRUZIONE è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
L’AREA FABBRICABILE è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- l’area deve essere condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale (si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo;
- sull’area deve persistere l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
Il Comune, su richiesta del contribuente, fornisce il certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) attestante se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile.
Il TERRENO AGRICOLO è il terreno adibito all’esercizio di una delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo,
- silvicoltura,
- allevamento di animali e attività connesse.
FABBRICATI /AREE FABBRICABILI/TERRENI AGRICOLI
All’interno di queste tre categorie di carattere generale il legislatore dispone una specifica disciplina per alcune tipologie di immobili, e precisamente:
A. abitazione principale
B. fabbricati inagibili e inabitabili e i fabbricati di interesse storico-artistico
C. immobili esenti ed esclusi, per i quali non è dovuto alcun versamento
Pagina aggiornata il 06/12/2024