Descrizione
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI
IL SINDACO
Visto l’art. 21 della Legge 10/04/1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall’art. 3 della Legge 05/05/1952 n. 405;
Vista la legge 27/12/1956, n. 1441 sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise,
RENDE NOTO
- Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10/04/1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 sono invitati a iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali.
- I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana;
- Buona condotta morale, tenuto conto delle circolari del ministero dell’Interno M.I.A.C.E.L. n. 9/93 e n. 559/c.17634.12982(23)/96;
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65;
- Licenza di scuola secondaria di primo grado per la Corte di Assise;
- Licenza di scuola secondaria di secondo grado per la Corte di Assise d’Appello.
- Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
- I magistrati e in generale tutti i funzionari in servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione