Riduzioni

IMU - Informazioni utili e novità

1. La base imponibile è ridotta del venticinque per cento (25%) per i seguenti oggetti:
a) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, n. 431.
2. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i seguenti oggetti:
a) fabbricato concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizza come abitazione principale, a condizione che:
           – il contratto di comodato sia registrato;
– il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
– il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
b) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. Lgs. m. 42/2004;
c) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l’agevolazione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni.

LA SEGUENTE DISCIPLINA E’ VALIDA FINO AL 31/12/2019
E stata abrogata l’equiparazione ad abitazione principale del comodato gratuito tra genitori e figli con ISEE inferiore a € 15.000,00 e vige la nuova disciplina.
Dal 2016 il comodato gratuito prevede una riduzione della base imponibile IMU pari al 50% a favore del comodante a condizione che l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti  in  linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale risulti da un contratto registrato e che:

a) il  comodante possieda un solo immobile in Italia;
b) il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato  l’immobile concesso in comodato;
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
E’ escluso dalla riduzione l’immobile in comodato classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9.
Il soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  IMU di  cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14  marzo  2011,  n. 23 da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Pagina aggiornata il 11/10/2023

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