NOVITÀ 2020
Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) – l’articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI e istituisce la nuova IMU;
Valido fino al 31/12/2019
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare:
– Esenzione TASI per l’abitazione principale e relative pertinenze C2-C6-C7. Rimane invariata la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
– Esenzione della quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione è abitazione principale.
– Riduzione della base imponibile IMU/TASI su immobili concessi in comodato gratuito REGISTRATO.
– Riduzione del 25% IMU/TASI per gli Immobili locati a canone concordato:
Per l’anno 2017 le aliquote TASI risultano invariate.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20.04.2015 è stato approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componenti Imu – Tasi – Tari”.
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CHI PAGA (SOGGETTIVITA’ PASSIVA)
DISCIPLINA VALIDA FINO AL 31/12/2019
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale di Cat. A1, A8 e A9 e le relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto cioè dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia quest’ultimo cioè il titolare di diritto reale che l’occupante si considerano titolari di una autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo. Entrambi dovranno versare la TASI separatamente indicando nel modello F24 ognuno i propri dati.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione).
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare a titolo di abitazione principale l’occupante è escluso dal pagamento della TASI
PER QUALI IMMOBILI SI PAGA
DISCIPLINA VALIDA FINO AL 31/12/2019
La TASI deve essere versata nel momento in cui si possiedono:
- FABBRICATI oppure,
- AREE FABBRICABILI.
Il FABBRICATO di NUOVA COSTRUZIONE è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
L’AREA FABBRICABILE è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.La TASI deve essere versata nel momento in cui si possiedono:
- FABBRICATI oppure,
- AREE FABBRICABILI.
Il FABBRICATO di NUOVA COSTRUZIONE è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
L’AREA FABBRICABILE è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- l’area deve essere condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale (si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo;
- sull’area deve persistere l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
Il Comune, su richiesta del contribuente, fornisce il certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) attestante se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile.
All’interno di queste due categorie di carattere generale il legislatore dispone una specifica disciplina ai fini TASI solo per le tipologie di immobili lett. c e d
- l’abitazione principale
- i fabbricati inagibili e inabitabili e i fabbricati di interesse storico-artistico
- gli immobili esenti ed esclusi, per i quali non è dovuto alcun versamento
- gli immobili concessi in uso gratuito
a) abitazione principale
a) abitazione principale è soggetta al tributo ESCLUSIVAMENTE se di Cat. A1-A8-A9
Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 23/2011 l’ABITAZIONE PRINCIPALE è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per poter considerare un immobile quale abitazione principale occorrono entrambi i seguenti due requisiti:
- la residenza anagrafica e,
- la dimora abituale nell’immobile del possessore e del suo nucleo familiare.
Per PERTINENZE dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Conseguentemente, potranno essere considerate pertinenze:
- un solo magazzino o locale di deposito (C/2);
- un solo box (C/6);
- un solo solaio (C/7).
b) fabbricati inagibili e inabitabili e fabbricati di interesse storico o artistico
L’art. 3.4, comma 2 del regolamento IUC stabilisce che per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 42/2004) ed i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni) la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Il requisito dell’inagibilità/inabilità può essere integrato a mezzo di accertamento dell’ufficio tecnico comunale (con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione).
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
c) immobili esenti/esclusioni
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, da regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra detti enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
- I fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT.
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali (art.5-bis D.P.R. 601/73),
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per le quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali (dal 2012) di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
- in caso di utilizzazione mista (non esclusiva) l’eventuale variazione catastale, volta a rendere autonoma l’unità immobiliare nella quale è esercitata l’attività, ha effetto fiscale soltanto a partire dall’ 01/01/2013 – art 91-bis, comma 2, legge 24/3/2012 n. 27. Qualora non sia possibile l’accatastamento autonomo, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile come risulta da apposita dichiarazione.
- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- l’alloggio/casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l’esenzione TASI dell’abitazione principale di cat. A2-A3-A4-A5-A6-A7 e delle relative pertinenze cat. C2-C6-C7 (art. 1,c. 14, lett. a-b-d) per i proprietario e per l’occupante;
- la riduzione del 50% valore imponibile IMU e TASI per gli immobili in comodato gratuito registrato (art. 1, c. 10, lett. a-b);
- la riduzione del 25% di imposta IMU e TASI per fabbricati locati a “canone concordato” (art. 1,c. 53 e 54)
d) immobili dati in comodato a parenti
d) immobili dati in comodato a parenti
E’ stata abrogata l’equiparazione ad abitazione principale del comodato gratuito tra genitori e figli con ISEE inferiore a € 15.000,00 e vige la nuova disciplina.
Dal 2016 il comodato gratuito prevede una riduzione della base imponibile IMU pari al 50% a favore del comodante a condizione che l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale risulti da un contratto registrato e che:
a) il comodante possieda un solo immobile in Italia;
b) il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
E’ escluso dalla riduzione l’immobile in comodato classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
La base imponibile è costituita dal valore degli immobili soggetti all’imposta: per FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO si moltiplica la rendita catastale per il coefficiente previsto per la categoria catastale di appartenenza.
A partire dal 1° gennaio 1997 le rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5%.
I coefficienti moltiplicatori della rendita rivalutata sono i seguenti:
Fabbricati | Rendita catastale rivalutate del 5 % ( L. 662/96) per moltiplicatore M nella misura sottoriportata :
|
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Aree edificabili | Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (vedi atti, perizie o in mancanza tabella ) |
Le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale “E” sono esenti da IMU e TASI.
Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.
AREE EDIFICABILI
- le modalità di calcolo per la determinazione della base imponibile delle aree edificabili, come risulta dall’allegato A alla medesima;
- i valori per zona territoriale omogenea ed indici di edificabilità e ai soli effetti della limitazione del potere rettificativo del Comune, i valori delle aree edificabili agli effetti I.M.U. e TA.S.I. per l’anno 2016 (invariati rispetto all’anno 2015), come risulta dall’allegato B alla medesima
ALIQUOTE TASI
Per determinare l’imposta dovuta va applicata alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Comune (si veda prospetto sotto riportato).
Esempio: Fabbricato di cat. C3 con rendita catastale di Euro 500. Base imponibile = 500 * 1,05 (rivalutazione del 5%) * 140 (nuovo moltiplicatore previsto dal D.L. 201/2011) = 73.500,00. |
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | |
TIPOLOGIA DI IMMOBILI | ALIQUOTE % |
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE C2-C6-C7 | ESCLUSE |
ABITAZIONE PRINCIPALE DI PREGIO A/1-8-9 – ALLOGGI ASSEGNATI IACP | ZERO |
A10 – B – C1/C3/C4/C5 – D (escluso D10) | 0,20% |
A (escluso A10) – C2/C6/C7 – AREE EDIFICABILI – C2/C6 STRUMENTALE – D10 | 0,10% |
COMODATO GRATUITO REGISTRATO con riduzione della base imponibile del 50% | 0,10% |
TERRENI – TERRENI AGRICOLI | ESENTI |
75 % il proprietario o titolare di diritto reale
25 % per l’occupante (affittuari, inquilini, comodatari…)
I MESI E LE QUOTE DI POSSESSO
La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
Pagina aggiornata il 11/10/2023